Chiunque intenda occupare suolo pubblico o diffondere messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni, deve essere munito di regolare concessione o autorizzazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 823, della legge n.160/2019, il canone si rivolge:
- al titolare dell'autorizzazione pubblicitaria (il canone è dovuto sia dal proprietario del mezzo che dal soggetto pubblicizzato);
- al titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico ( nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti tenuti al pagamento del canone).
In assenza del titolo, il canone si rivolge a chiunque intenda, anche abusivamente, diffondere messaggi pubblicitari o occupare, in via temporanea (durata inferiore a 365 giorni) o permanente (durata superiore o uguale a 365 giorni), gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.