Descrizione
L’inclusione nell’albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) avere assolto gli obblighi scolastici;
c) non appartenere ad una delle categorie elencate nell’art. 38 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ed art. 23 del Testo Unico approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*).
La domanda dovrà essere redatta in carta libera sugli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Elettorale del comune. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
• I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
• gli appartenenti a Forze armate in servizio;
• I medici che svolgono presso le ASL le funzioni già attribuite ai medici provinciali, agli ufficiali sanitari o ai medici condotti;
• I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
• I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.