Descrizione
Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i genitori o tutori.
Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
1. i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domiciliato nel Comune,
nonostante essi dimorano altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o
figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo
domicilio nel Comune;
2. i giovani ammogliati, il cui padre, o in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune a
meno che giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
3. i giovani ammogliati nel Comune sebbene il padre, o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove
domicilio;
4. i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
5. i giovani nati o residenti nel Comune che, trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non
giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;
6. i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune;
Agli effetti dell’iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all’estero
il Comune dove egli o la sua famiglia fu da ultimo domiciliato nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò
non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta
designazione, il Comune di Roma.
I giovani domiciliati nel Comune la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici e che siano
reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva, verranno iscritti d’ufficio nelle liste. Nello stesso
modo saranno iscritti i giovani che, per età presunta, si presenteranno spontaneamente all’iscrizione o vi
saranno dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
Essi saranno cancellati dalla lista di leva se, prima della loro incorporazione, saranno di età minore di quella
presunta.